Alla mamma di Mauro che non ho conosciuto e a Mauro che ho avuto la fortuna di conoscere.
A tutti gli operatori che lavorano nel centro la Ginestra di Follonica.
Eleonora Daniele
Lo statuto - ONLUS
Art.
1 (Costituzione e sede)
È
costituita l'Associazione denominata 'LIFE INSIDE ONLUS 1' con sede in via san pio x 30/F Albignasego Padova.
L'Associazione
farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno
distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione
'Organizzazione non lucrativa di attività sociale' o dell'acronimo 'ONLUS' 2.
Art.
2 (Carattere dell'Associazione)
L'Associazione
3:
-
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
-
svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse
direttamente connesse;
-
non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
-
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
-
in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio
dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini
di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto
indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art.
3 (Durata dell'Associazione)
La
durata dell'Associazione è illimitata 4.
Art.
4 (Scopi e attività dell'Associazione)
L'Associazione
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 6. Essa intende operare nel settore dell' assistenza
sociale e socio-sanitaria nei confronti
di soggetti portatori di Handicap con particolare riferimento a soggetti autistici
L'Associazione
potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs.
4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni 8.
L'Associazione
potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di
iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per
il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra
l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano
essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o
terzi in genere.
Art.
5 (Requisiti dei soci)
Possono
essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in
Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di
sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi
statutari dell'Associazione.
L'elenco
dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in
un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei
soci.
Art.
6 (Ammissione e diritti dei soci) 9
L'ammissione
dei soci è libera.
L'accettazione
delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
La
domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente
statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio
Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad
esplicitare la motivazione di detto diniego.
La
domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la
maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le
iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L'adesione
all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L'adesione
all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto
nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale
candidato all'elezione degli organi sociali.
Art.
7 (Categorie dei soci) 10
L'Associazione
è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
-
Onorari
-
Benemeriti
-
Ordinari
a)
Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare
coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo.
Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
b)
Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito
all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo
con validità annuale.
c)
Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale
stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal
Consiglio Direttivo.
La
suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna
differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti
dell'Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno
diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e
indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.
Art.
8 (Doveri dei soci)
L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al
rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi
organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il
socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con
gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere
all'Associazione.
Art.
9 (Sanzioni disciplinari)
Al
socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni
emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda
responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo
comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio
Direttivo le seguenti sanzioni:
a)
richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b)
sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
c)
espulsione.
Contro
le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso
al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di
cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.
Il
ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio
dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla
presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo
ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
Art.
10 (Perdita della qualifica di socio)
La
qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a)
per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere
dell'anno;
b)
per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l'ammissione;
c)
per delibera di espulsione;
d)
per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
e)
per morte.
Art.
11 (Organi dell'Associazione)
Organi
dell'Associazione sono:
-
l'Assemblea generale dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Collegio dei Probiviri 11;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti 12.
Tutte
le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il
diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e
nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non
può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri
degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni
disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla
pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico
ricoperto.
Art.
12 (Partecipazione all'Assemblea)
L'Associazione
ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli
orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni
fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno
diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli
aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
L'Assemblea
viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea
può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a)
per decisione del Consiglio Direttivo;
b)
su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.
Art.
13 (Convocazione dell'Assemblea) 13
La
convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per
lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.
L'avviso
di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della
data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Qualora
il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione
dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci,
la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
In
caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve
essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del
Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.
14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea) 14
L'Assemblea
in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In
seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza
dei soci.
L'Assemblea
in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
È ammesso l'intervento
per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio
non può avere più di una delega.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice
presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e qualora fosse
necessario, da persona designata dall'Assemblea.
I
verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o,
in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente
dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito
libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede
sociale.
Il
Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un
notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.
L'Assemblea
ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.
In
caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una
seconda volta.
L'Assemblea
straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Per
deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le
deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se
assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art. 15 (Forma di votazione
dell'Assemblea)
Le
votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di
mano, per appello nominale o con voto segreto.
L'elezione
degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio
Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta
elettorale.
In
caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una
commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al
rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti
candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto,
qualunque sia la sua quota di adesione.
Art.
16 (Compiti dell'Assemblea)
All'Assemblea
spettano i seguenti compiti:
-
in sede ordinaria
a)
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni
consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
b)
eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri,
i Revisori dei Conti;
c)
fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i
contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d)
approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
e)
discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di
interesse generale posto all'ordine del giorno;
-
in sede straordinaria
f)
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
g)
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h)
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse
generale posto all'ordine del giorno.
È
in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da
almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese
precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre
all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Art.
17 (Compiti del Consiglio Direttivo) 15
Il
Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione
dell'Associazione ed ha il compito di:
-
convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di
attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre
all'Assemblea;
-
dare esecuzione alle delibere assembleari;
-
cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad
un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento
della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
-
predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi
raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
-
ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
-
deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per
l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea,
assumendo tutte le iniziative del caso;
-
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
-
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria
amministrazione;
-
dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da
qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
-
procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci
per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio
prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
-
in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
-
deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
-
deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed
istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione
stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
-
redigere l'eventuale regolamento interno;
-
procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di
rapporti di collaborazione e dipendenza;
-
irrogare le sanzioni disciplinari.
Art.
18 (Composizione del Consiglio Direttivo)
Il
Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea
ordinaria.
Tutto
il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica (?) anni.
Al
termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Esso
elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere Economo.
In
caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei
suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato
il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A
parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di
iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo
stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere
cessato.
Nel
caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente
fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio
dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria
amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo
qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il
Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi
componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o
dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata
della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla
sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria
la convocazione di una Assemblea straordinaria.
Il
Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o
comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I
membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre
associazioni.
Art.
19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)
Il
Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta
al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
quando lo richiedano tre componenti.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente
mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti
posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire
mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica
senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed
urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a
tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i
membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione
successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le
maggioranze previste.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la
maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua
assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in
base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Le
sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I
Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e
decisioni consiliari.
Soltanto
il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle
deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità
all'esterno.
I
Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti
sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza
diritto di voto.
Il
Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo
consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli
argomenti da discutere.
Il
Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della
collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio
stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del
Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie
di atti in nome e per conto dell'Associazione.
Art.
20 (Compiti del Presidente)
Il
Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di
legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa 16.
Il
Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali.
Al
Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia
nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il
Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via
transitoria o permanente.
In
caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20
giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
In
caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso
viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.
Il
solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova
dell'impedimento momentaneo del Presidente.
Art.
21 (Collegio dei Probiviri) 17
Il
Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di
giurisdizione interna.
Esso
ha il compito di:
-
interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli
organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
-
emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni
degli organismi dirigenti;
-
dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti
e fra organismi dirigenti.
Le
decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al
contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie
riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.
Il
Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni
caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.
I
componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il
Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il
compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del
Consiglio Direttivo.
Il
Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca
oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.
Qualora
sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in
base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
L'incarico
di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Art.
22 (Revisori dei Conti) 18
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
-
esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e
patrimoniale;
-
controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
-
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei
bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio
consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due
supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico
di un membro effettivo.
I
componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi
dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo
amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei
Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I
componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.
Qualora
sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in
base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
presidente.
L'incarico
di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Delle
proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
Art.
23 (Segretario dell'Associazione) 19
Il
Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari
ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal
Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi
compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del
Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei
soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti
tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli
istituti di credito e gli altri enti in genere.
Art.
24 (Il Tesoriere-Economo) 20
Il
Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene
idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei
libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo
accompagnandoli da apposita relazione.
Art.
25 (Patrimonio dell'Associazione)
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che
pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a
contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il
patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio
dell'attività sociale.
Art.
26 (Entrate dell'Associazione)
Le
entrate dell'Associazione sono costituite:
-
dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione
nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
-
dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea
ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
-
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a
particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del
bilancio ordinario;
-
da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche
amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti
in genere;
-
da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
-
da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
-
da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse
direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
Art.
27 (Destinazione degli avanzi di gestione)
All'Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge 21.
L'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse ed accessorie 22.
Art. 28 (Durata del periodo di
contribuzione)
I
contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia
il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio
dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al
pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
Art.
29 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)
L'adesione
all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori
rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento
della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti
all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari
ed a quelli annuali.
I
versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti
salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e
sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né
ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso
di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi
luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al
patrimonio sociale.
Il
versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono
essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a
titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte 23.
Art.
30 (Bilanci)
L'esercizio
sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per
ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci 24.
Entro
i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci,
il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo
esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.
I
bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede
dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la
loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Art.
31 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)
In
caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà
devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a
quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere
dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 25.
Sono
ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte
dalla legge.
Art.
32 (Clausola compromissoria)
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a
giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza
formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di
comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina
dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede
dell'Associazione.
Art.
33 (Rinvio)
Per
tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di
legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
1. La denominazione deve contenere la locuzione 'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale' oppure l'acronimo 'ONLUS' (Art. 10, comma 1, lett. i), d.lgs. 460/97).
2. Cfr. art. 10, comma 1, lett. i), d.lgs. 460/97.
3. Cfr. art. 10, comma 1, d.lgs. 460/97.
4. Alla durata
dell'Associazione può anche essere posto un limite.
5. Ai sensi dell'art. 3, c. 3,
l. 266/91 deve essere espressamente prevista 'l'assenza di fine di lucro'.
6. Cfr. art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. 460/97.
7. Le fondazioni ONLUS possono
svolgere la loro attività esclusivamente in uno dei settori, individuati
dall'art. 10 del d.lgs. 460/97 e cioè:
'1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
9) promozione della cultura e
dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di
particolare interesse sociale svolta direttamente dall'ente ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità definite dall'apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400'.
8. Cfr. art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. 460/97.
9. In base all'art. 10, comma
1, lett. h), le ONLUS sono tenute a disciplinare il rapporto associativo e le
modalità associative in maniera uniforme, anche qualora vengano previste
diverse categorie di soci.
10. Alla differenziazione dei soci in categorie non può, in nessun caso, corrispondere una diversa disciplina del rapporto associativo.
11. Questo organo non è obbligatorio.
12. Il Collegio dei Revisori è
organo non obbligatorio. La particolare severità degli obblighi contabili e di
redazione del bilancio consiglia l'istituzione di tale organo.
13. Possono essere previste forme di convocazione diverse da quelle indicate. Tali forme comunque, devono garantire in ogni caso il diritto di ciascun socio ad essere tempestivamente informato.
14. L'Assemblea decide seguendo
il metodo collegiale e sulla base del principio maggioritario. A ciascun
associato spetta un voto: infatti nessuna rilevanza può essere data all'entità
dei contributi corrisposti.
In prima convocazione,
l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli
associati.
In seconda convocazione, essa è
valida qualunque sia il numero dei partecipanti (art. 21 c. 1 c.c.).
Quorum costitutivi e deliberativi rafforzati sono
previsti per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto e per deliberare lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
In particolare, nel primo caso
sono necessari la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti (art. 21 c. 2 c.c.).
Nel secondo caso occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 c. 3 c.c.).
I principi stabiliti dall'art.
21 c.c. sono derogabili: gli Statuti possono prevedere, anche per l'Assemblea
di prima convocazione, quorum inferiori o superiori a quello legale, e
possono anche sopprimere la distinzione tra Assemblea di prima e seconda
convocazione. L'unica disposizione considerata irrinunciabile è quella che
richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare
lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
residuo.
15. All'Organo amministrativo sono attribuite le funzioni di gestire l'Associazione e di rappresentarla nei confronti dei terzi.
La struttura dell'Organo
amministrativo non è quindi fissata in modo rigido, per consentirne il miglior
adeguamento alle concrete esigenze operative dell'Associazione.
I primi Amministratori sono
nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete
all'Assemblea. In ogni caso, gli Amministratori devono essere persone fisiche e
la durata della loro carica deve essere temporanea.
Agli Amministratori spetta la
competenza esclusiva ad amministrare, che non può essere limitata
dall'Assemblea. Essi debbono, in pratica, prendere tutte le decisioni
gestionali necessarie al conseguimento dello scopo per cui è stata costituita
l'Associazione. Compiti specifici desumibili dalla disciplina civilistica sono
la convocazione dell'Assemblea, la redazione del bilancio e l'esecuzione delle
delibere assembleari.
Ai sensi dell'art. 18 c.c., gli
Amministratori sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del
mandato (art. 1710 c.c.). L'azione di responsabilità è deliberata
dall'Assemblea ed esercitata dai nuovi Amministratori o dai Liquidatori (art.
22 c.c.).
Gli Amministratori, quindi, in
caso di negligente adempimento di un obbligo imposto dalla legge o dallo
Statuto sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati all'Associazione e la
responsabilità è solidale. Nelle associazioni di volontariato poichè gli
Amministratori svolgono gratuitamente la loro attività, tuttavia, la
responsabilità per colpa dovrà essere valutata con minor rigore in base a
quanto previsto dall'art. 1710, c.1.
È, invece, esonerato dalla
responsabilità l'Amministratore che non ha partecipato all'atto che ha causato
il danno, salvo il caso in cui, a conoscenza che l'atto si stava per compiere,
non abbia fatto constatare il proprio dissenso (art. 18 c.c.).
Gli Amministratori sono, poi,
responsabili anche verso i creditori dell'Associazione per il danno loro
arrecato trasgredendo i doveri inerenti alla conservazione dell'integrità del
patrimonio.
16. Gli Amministratori sono anche investiti del potere di rappresentanza, possono cioè agire nei confronti dei terzi in nome dell'Associazione, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazione da parte della stessa; tale potere, comunque, può essere limitato dall'atto costitutivo o dallo statuto. In genere la rappresentanza, come in questo caso, viene attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo.
17. La presenza di questo
organo non è obbligatoria, in quanto non prevista dal codice civile.
18. Anche in questo caso la presenza di questo organo, anche se consigliabile, non è obbligatoria.
19. La presenza di questo
organo, anche se auspicabile, non è obbligatoria.
20. La presenza di questo organo, anche se auspicabile, non è obbligatoria.
21. Cfr. art. 10, comma 1,
lett. d), d.lgs. 460/97; questa clausola è preordinata a garantire l'assenza di
uno scopo di lucro soggettivo. Al riguardo si evidenzia che la normativa
delle Onlus individua come forme
di distribuzione indiretta di utili:
? le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi
titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazio-
ne, ai loro parenti (entro il terzo grado) e affini (entro il secondo grado), nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
? l'acquisto di beni o servizi,
senza valide ragioni economiche, per corrispettivi che siano superiori al loro
valore normale;
? la corresponsione ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto per legge per il Presidente del
Collegio Sindacale delle società per azioni;
? la corresponsione a soggetti
diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, d'interessi
passivi superiori a 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
? la corresponsione ai
lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
22. Cft. art. 10, comma 1,
lett. e), d.lgs. 460/97; l'obbligo di destinare gli utili al finanziamento
delle attività istituzionali e connesse, è adempiuto anche, semplicemente, con
la costituzione di riserve vincolate a tale fine. 'Si tratta di un principio
ovvio, la cui assenza, più che implicare effetti fiscali, deporrebbe contro
l'organicità dell'ente'.
23. Poiché il contratto di
associazione ha carattere strettamente personale, la qualità di associato
normalmente non è trasmissibile: né per atto tra vivi, né per successione mortis
causa.
L'art. 24, c.1, c.c. tuttavia, fa salva una diversa previsione statutaria. Infatti, nello statuto, con apposita clausola, può essere autorizzata la trasmissione per atto tra vivi, quella mortis causa, oppure entrambe.
Il trasferimento per atto tra
vivi realizza una vera e propria cessione del contratto. Nel caso di
associazioni di volontariato esso può avvenire soltanto a titolo gratuito. Il
cessionario subentra, comunque, nella posizione contrattuale dell'associato
cedente soltanto se in possesso dei requisiti richiesti dall'atto costitutivo.
L'esistenza di tali requisiti deve essere accertata dagli Amministratori.
Il trasferimento mortis
causa, invece, comporta la successione automatica dell'erede nella
posizione giuridica del proprio dante causa, senza necessità di
autorizzazioni o consensi. In questo caso infatti è la clausola contrattuale
che ammette il trasferimento ad operare 'all'origine la valutazione circa
l'opportunità della successione, sicché è da escludere che l'erede intervenga
nei rapporti associativi senza o contro la volontà degli originari associati'.
24. Cfr. art. 10, comma 1, lett. g), d.lgs. 460/97.
25. Art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 460/97.

